Statuto della Fondazione J.M. Bochenski a favore della Casa cattolica polacca
Art. 1
NOME, SEDE LEGALE E DURATA DELLA FONDAZIONE
1.1.
Sotto il nome J.M. Bochenski Foundation a favore della Casa Cattolica Polacca esiste una fondazione ai sensi dell'art. 80ss CC.
1.2.
La Fondazione ha la sua sede a Marly. Il consiglio di fondazione può, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, trasferire la sede in un altro luogo in Svizzera.
1.3.
La Fondazione è iscritta al Registro delle Imprese. È sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 84 CC.
1.4.
La durata della Fondazione è illimitata.
Art. 2
SCOPO
2.1.
Lo scopo della Fondazione è quello di svolgere tutte le attività destinate alla costruzione, acquisizione, sistemazione e amministrazione di immobili, che devono servire:
1) alloggio per sacerdoti cattolici polacchi che esercitano il ministero per i loro connazionali in Svizzera; luoghi di culto e uffici delle missioni cattoliche polacche in Svizzera; altre esigenze dipartimentali;
2) alloggio per altri ecclesiastici cattolici polacchi residenti in Svizzera;
3) alloggi per studenti, principalmente per i polacchi che frequentano l'Università di Friburgo o altre istituzioni educative in Svizzera.
2.2.
La Fondazione può sostenere o sovvenzionare qualsiasi opera che abbia un collegamento diretto o indiretto con lo scopo sopra indicato. Può anche sostenere finanziariamente, tramite sussidi, le attività pastorali dei sacerdoti cattolici polacchi che esercitano il loro ministero con i loro connazionali in Svizzera e concedere borse di studio a studenti di nazionalità polacca che frequentano un'università o altro istituto scolastico in Svizzera.
2.3.
I sacerdoti e gli studenti che desiderano ottenere tale assistenza finanziaria devono presentare domanda in tal senso al Consiglio di Fondazione, debitamente motivata e, nel caso di studenti, avvisata dal loro Vescovo ordinario.
2.4.
Un accantonamento previsto a tal fine sarà finanziato, alla fine di ogni anno redditizio, mediante l'attribuzione di un importo pari ad un terzo dell'utile netto. Questa proporzione può essere modificata in base alla situazione finanziaria della Fondazione e con il consenso dell'autorità di vigilanza.
2.5.
La Fondazione non svolge attività a scopo di lucro e non distribuisce dividendi.
Art. 3
RISORSE
3.1.
Il fondatore, Jozef Maria Bochenski, ha assegnato alla Fondazione il 18 giugno 1957 una somma di CHF 6'000 .-- (seimila franchi) in contanti, come capitale iniziale.
3.2.
Il capitale iniziale può essere aumentato in qualsiasi momento dagli interessi sulla fortuna, nonché da donazioni, lasciti, contributi, rendite e altre risorse.
3.3.
La Fondazione possiede un edificio a Marly, art. 255, Chemin des Falaises 12, acquisita il 18 giugno 1957 con atto di vendita.
3.4.
È anche proprietaria di un edificio a Friburgo, art. 1637, Rue de Lausanne n. 24.
Art. 4
COLLEGIO DI FONDAZIONE E SINDACI
4.1.
La Fondazione è gestita da un Consiglio di Fondazione composto da cinque a nove membri, la cui composizione, modalità di nomina e funzionamento sono determinati da apposito regolamento, sottoscritto dai membri dell'attuale Consiglio di Fondazione ed allegato al presente atto.
4.2.
I membri del Consiglio esercitano la loro attività su base volontaria.
Art. 5
RESPONSABILITÀ
5.1.
I responsabili dell'amministrazione, della gestione o della revisione dei conti della Fondazione sono responsabili dei danni causati intenzionalmente o per negligenza.
5.2.
Se più persone hanno l'obbligo di riparare i danni, ciascuna è responsabile in solido con le altre solo nella misura in cui tale danno può essere attribuito a lui personalmente a causa della sua colpa o delle sue circostanze.
Art. 6
REVISIONE DEI CONTI
Il Consiglio di fondazione nomina i revisori. Quest'ultimo redige una relazione scritta sui risultati del controllo e la comunica all'autorità di controllo.
Art. 7
MODIFICA
Le modifiche all'organizzazione e allo scopo della fondazione, nonché altre modifiche accessorie allo statuto, sono possibili alle condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 86b CC.
Art. 8
SCIOGLIMENTO, SUCCESSIONE ЕТ LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà trasferito ad un istituto cattolico polacco perseguendo uno scopo analogo a quello della Fondazione e beneficiando dell'esenzione fiscale.
In tutti i casi deve essere preventivamente richiesto il consenso dell'autorità di controllo. Inoltre, le arti. 88 e 89 CC sono applicabili.
Art. 9
ENTRATA IN VIGORE
Questi statuti, adottati dal Consiglio di fondazione in una riunione del ... annullano e sostituiscono tutti gli statuti precedenti.
Entrano in vigore previa approvazione da parte dell'autorità di controllo.